martedì 24 novembre 2009
Prova TV: Tre giornate a Cruz e a Rinaudo
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 29° del secondo tempo dal calciatore Julio Cruz (Soc. Lazio) e dal calciatore Leandro Rinaudo (Soc. Napoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, a giuoco fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra laziale, si fronteggiavano nell’area di rigore partenopea, affollata da calciatori di entrambe le formazioni.Con l’evidente intento di mantenersi a stretto contatto con l’avversario per controllarne i movimenti, il Rinaudo allargava le braccia, portando il braccio destro all’altezza del capo dell’antagonista.In tale frangente, il Cruz morsicava l’avambraccio proteso innanzi al suo volto ed il Rinaudo, a sua volta, con la mano destra afferrava e tirava i capelli dell’avversario, colpendolo nella zona temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un’energica manata al capo (le immagini televisive non consentono di accertare inequivocabilmente se l’intento sia stato, o meno, pienamente conseguito).L’episodio, esauritosi in pochi attimi, non veniva “visto” dall’Arbitro che, conseguentemente, non adottava alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, comunque, con un supplemento di referto richiesto dall’Ufficio, precisava che il calciatore Rinaudo, nell’immediatezza del fatto, gli aveva esibito un’escoriazione riscontrabile sul braccio destro, quale conseguenza del morso subito. La natura “violenta” di tale reciproca condotta non necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione della palese intenzionalità e potenzialità lesiva degli atti compiuti dall’uno (il morso) e dall’altro (lo strappo ai capelli e le manate indirizzate alla testa), elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la rilevanza disciplinare di tali deplorevoli comportamenti.Ne consegue l’ammissibilità della proposta “prova televisiva” e la sanzionabilità delle condotte segnalate nella misura quantificata nel minimo dall’art. 19 comma 4 lettera b) CGS.P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (Soc. Lazio) e al calciatore Leandro Rinaudo (Soc. Napoli) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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